BREXIT – I SOGGETTI UK POSSONO CONTINUARE AD AVVALERSI DELL’ISTITUTO DELL’IDENTIFICAZIONE DIRETTA AI FINI IVA

Brexit – Scadenza al 31 marzo 2021 per le istanze di rimborso IVA



Studio Del Nevo
5 Marzo 2021

Con la risoluzione n. 7 del 1° febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base all’Accordo stipulato tra Regno Unito e Unione europea il 24 dicembre 2020, i soggetti passivi stabiliti nel Regno Unito possono continuare ad avvalersi dell’istituto dell’identificazione diretta al fine di assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di IVA in Italia, disciplinato dall’art. 35-ter, comma 5 del DPR 633/72, in alternativa alla nomina di un rappresentante fiscale.
Sulla base di tale chiarimento, pertanto, i soggetti passivi del Regno Unito possono scegliere tra la facoltà di identificarsi direttamente a norma del richiamato art. 35-ter del DPR 633/72 e la nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72, analogamente a quanto avveniva sino al 31 dicembre 2020.
L’Agenzia chiarisce inoltre un altro importante aspetto. Possono continuare ad avvalersi della posizione IVA in Italia, senza soluzione di continuità, i soggetti del Regno Unito che si erano identificati ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/72 prima del 1° gennaio 2021. Color che, invece, avessero già provvedendo alla nomina di un rappresentante fiscale, possono valutare se mantenerlo almeno per tutto l’anno 2021, oppure se provvedere al passaggio all’istituto dell’identificazione diretta, di più facile gestione.
L’Agenzia delle Entrate non fornisce invece alcuna precisazione sulle altre disposizioni in materia di IVA disciplinate da norme che regolano la reciproca assistenza, tra cui, ad esempio, la disciplina dei rimborsi in forma “diretta” ex. art. 38-ter del DPR 633/72. Sul punto, l’articolo 51, c. 3 dell’accordo di recesso concluso tra l’Unione europea e il Regno Unito, stabilisce che le domande di rimborso relative all’IVA pagata in uno Stato membro da un soggetto passivo stabilito nel Regno Unito, o pagata nel Regno Unito da un soggetto passivo stabilito in uno Stato membro possono essere presentate entro il 31 marzo 2021, alle condizioni previste dalla direttiva 2008/9/CE. Invece, per gli acquisti effettuati dal 1° aprile 2021 troverà applicazione la direttiva 85/560/CE, che esclude la possibilità di ottenere alcuna forma di rimborso Iva, stante l’assenza di accordi di reciprocità tra l’Italia e il Regno Unito.